PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli aventi diritto a trattamenti pensionistici di reversibilità che abbiano inoltrato regolare richiesta e siano in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia pensionistica, per l'avvenuto decesso del titolare della pensione diretta di invalidità, di anzianità o di vecchiaia ricevono un trattamento pensionistico provvisorio entro un mese dalla richiesta stessa, valutato per approssimazione sulla base dell'ultimo trattamento in godimento da parte dell'avente diritto.

Art. 2.

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono emanate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente legge.